L’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ), con la segnalazione AS1454 pubblicata nel Bollettino n.46 del 4 dicembre 2017, ha rappresentato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la criticità insita nella Legge Regionale n. 5/2016, la quale prevede all’articolo 16, comma 5, che in ipotesi di aggregazione (comprese fusioni, acquisizioni e conferimenti) di società partecipate da pubbliche amministrazioni che gestiscono il servizio idrico integrato ed il servizio rifiuti urbani, l’operatore economico che subentra al concessionario iniziale, prosegua nella gestione fino alla scadenza, e l’AUSIR (l’Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti , dopo aver accertato la persistenza dei criteri qualitativi e delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, dispone il riallineamento delle scadenze delle concessioni in essere, aggiornando il termine di scadenza complessivo con l’affidamento più lungo: norma che, ad avviso della Autorità, in occasione dei suddetti processi di aggregazione, pone in essere una automatica proroga della concessione.
Il Garante ha fatto richiamo alle decisioni con le quali la Corte Costituzionale ha sanzionato le norme di leggi nazionali e regionali introduttive di proroghe automatiche di affidamenti e di meccanismi di rinnovo elusivi delle scadenze, poiché in contrasto con i principi comunitari e nazionali a tutela della concorrenza. Ha ricordato, inoltre, che in varie occasioni l’AGCM ha affermato che le ipotesi di proroga dei servizi pubblici locali oltre i limiti della naturale scadenza dovrebbero rappresentare una circostanza del tutto eccezionale e temporalmente limitata, in ragione della sua portata potenzialmente contraria ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione.
Nel caso di specie, avendo la Legge Regionale n. 5/2016 anche ridefinito i confini degli ATO territoriali e dell’ATO unico regionale, ed in quanto la gestione del servizio idrico integrato è attualmente affidata a società interamente partecipate dai comuni serviti, queste possono, a ridosso delle scadenze aggregarsi tra loro in modo che la scadenza dei relativi affidamenti venga riallineata (e quindi prorogata) fino a quella della scadenza più lunga, vuol dire in concreto fino al 2045 per l’affidamento dell’ATO centrale e fino al 2036 per l’affidamento nell’ATO orientale goriziano. Di conseguenza, viene impedito qualsiasi tipo di confronto concorrenziale per il mercato nelle procedure di affidamento nei bacini previsti per il servizio idrico e per il servizio dei rifiuti urbani. L’Autorità ha quindi auspicato che la Regione tenga conto delle considerazioni espresse, invitandola a far conoscere nel termine di 45 giorni le determinazioni assunte con riguardo alle criticità evidenziate.