Secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 1 in data 9 gennaio 2019, l’art. 4, comma 1, della Legge Regione Liguria n. 26 del 10 novembre 2017 viola l’art. 117 della Costituzione in quanto emanata in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, dato che la norma censurata fissa un termine da 20 a 30 anni delle nuove concessioni demaniali, disciplinando un oggetto riservato allo Stato.
L’impugnativa delle suddetta Legge da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri si riferisce alla parte della norma con la quale si intende tutelare il legittimo affidamento del concessionario alla conservazione del diritto alla continuità aziendale, demandando ai Comuni il compito di comunicare ai titolari delle concessioni l’estensione della durata. La Regione ha sostenuto che la proroga delle concessioni non contrasta con l’art. 49 del TFUE, né con l’art. 12 della “direttiva servizi” avendo carattere temporaneo e non limitativo della partecipazione delle imprese alle procedure competitive che si terranno in futuro, venendo anche a colmare un vuoto normativo in vista della scadenza delle concessioni fissata al 31/12/2020.
La Corte Costituzionale ha rilevato che la Legge della Regione Liguria si inserisce in una articolata cornice legislativa segnata da una sequela di interventi del legislatore statale che hanno dato causa a procedure di infrazione da parte della Corte UE, considerando, poi, che la delega per il riordino contenuta nella Legge n. 217 del 2011 non venne esercitata ed il termine di scadenza delle concessioni veniva prorogato fino al 31/12/2020 dal D.L. n. 179/2012, art. 34 duodecies, proroga ope legis che provocava rinvii pregiudiziali alla Corte Giustizia UE, ed il progetto di legge del riordino presentato dal Governo è decaduto con la conclusone della XVII legislatura.
Ad avviso della Consulta, il fatto che la Legge Regionale in questione si ponga l’obiettivo di stabilire adeguate garanzie per assicurare la continuità delle concessioni in atto, non vale ad escludere il VULNUS arrecato alla norma costituzionale che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la materia in oggetto, come peraltro già sottolineato dalla stessa Corte con la sentenza n. 171 del 2013, che ha dichiarato la illegittimità della Legge n. 24/2012 della stessa Regione Liguria nella parte relativa alla fattispecie di proroga delle concessioni del demanio marittimo.
Alla luce delle suddetta considerazioni di diritto è stata , quindi, dichiarata la incostituzionalità della citata Legge n. 26/2917 della Regione Liguria, articolo 2, commi 1,2,3 ed articolo 4, comma 1.-
LINK – CORTE COSTITUZIONALE – SENTENZA N. 1 DEL 9 GENNAIO 2019
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it