Con sentenza n. 00562/2026 REG.PROV.COLL., sul ricorso n. 00060/2024 REG.RIC., pubblicata il 07/05/2026, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) si pronuncia sui presupposti che legittimano lo svincolo della destinazione alberghiera degli immobili sottoposti a vincolo.
Il Collegio, nel ricostruire il quadro normativo regionale e l’intervento additivo della Corte costituzionale (sentenza n. 143/2025), afferma che la “non convenienza economico-produttiva” della struttura ricettiva non può essere intesa come una generica valutazione di opportunità imprenditoriale, ma come un parametro selettivo rigoroso, da accertare in modo oggettivo e con riferimento alle effettive condizioni del mercato e dell’impresa.
Secondo il principio di diritto enunciato, la sopravvenuta insostenibilità economica rilevante ai fini dello svincolo deve essere attuale, comprovata e non dipendente da scelte future, ipotetiche o variabili discrezionali dell’operatore economico, quali investimenti, modelli gestionali o strategie di posizionamento.
Il TAR sottolinea inoltre che il giudizio di non convenienza non può fondarsi su simulazioni economico-finanziarie interne o su studi di fattibilità elaborati sulla base di assunzioni modificabili, ma richiede dati certi e verificabili relativi alla concreta gestione dell’attività.
In tale prospettiva, viene esclusa la possibilità di disporre verificazioni o consulenze tecniche volte a ricostruire scenari economici ipotetici, quando questi dipendano da variabili imprenditoriali non oggettivabili.
La decisione ribadisce, infine, che il vincolo di destinazione alberghiera rappresenta la regola generale di tutela dell’interesse pubblico turistico e territoriale, mentre lo svincolo costituisce eccezione di stretta interpretazione, ammissibile solo in presenza di una dimostrata e attuale non sostenibilità economico-produttiva della struttura.
Sulla base di tali principi, il TAR Liguria ha rigettato il ricorso, ritenendo non provata la condizione di insostenibilità richiesta, e ha compensato le spese di lite per la novità delle questioni trattate.