Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, con sentenza n. 00887/2026 (R.G. n. 00902/2021), pubblicata il 06/05/2026, interviene sui limiti del potere repressivo in materia edilizia, distinguendo tra interventi assistiti da titolo abilitativo e opere prive di legittimazione urbanistica.
Il Collegio ribadisce, in primo luogo, il principio secondo cui la DIA/SCIA, una volta perfezionatasi, costituisce un titolo edilizio efficace e non può essere disconosciuta dall’Amministrazione mediante un semplice ordine di demolizione. Ne deriva che, ove l’Amministrazione intenda rimuovere gli effetti del titolo, è necessario il previo esercizio del potere di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della L. 241/1990, nel rispetto dei relativi presupposti di interesse pubblico e dei termini di legge. In assenza di tale passaggio, il provvedimento repressivo risulta illegittimo.
Sul punto, il TAR richiama l’orientamento consolidato secondo cui la DIA perfezionata è equiparabile, quanto agli effetti, a un titolo edilizio espresso e la sua rimozione non può avvenire in via indiretta attraverso poteri sanzionatori, ma solo mediante un espresso annullamento d’ufficio.
Diverso l’esito per le opere realizzate in assenza di titolo edilizio. In tali casi, il potere repressivo del Comune è vincolato e non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di attività doverosa. Inoltre, non assume rilievo la qualificazione tecnica del manufatto quando lo stesso incida su spazi non nella disponibilità del costruttore.
In particolare, il Tribunale evidenzia che le opere insistenti sulla “colonna d’aria” di un cavedio di proprietà altrui ricadono nella sfera dominicale del proprietario del suolo ai sensi dell’art. 840 c.c., con la conseguenza che, in assenza di valido titolo che ne legittimi l’occupazione, ne è comunque imposta la rimozione.
Alla luce di tali principi, il TAR accoglie parzialmente il ricorso, annullando l’ordinanza comunale limitatamente alle opere assistite da DIA non previamente annullata in autotutela, mentre conferma la legittimità della rimozione delle opere prive di titolo insistenti su beni di terzi. Le spese sono compensate.
Estremi della sentenza: TAR Toscana, Sez. III, sentenza n. 00887/2026, R.G. n. 00902/2021, pubblicata il 06/05/2026.