Non devono essere necessariamente sottoposte a valutazione di impatto ambientale (o a verifica di assoggettabilità) le “estensioni” o le “modifiche” di progetti che, in base alla normativa sopravvenuta, non siano più soggetti ex lege a V.I.A., anche se presentati ex novo. Lo ha stabilito la quarta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5972/2019, affermando tuttavia che l’Amministrazione, ove ritenga che un intervento possa comunque determinare in concreto “impatti ambientali significativi e negativi”, possa sempre disporre – previa idonea motivazione – l’attivazione della verifica di assoggettabilità a V.I.A. anche al di fuori degli specifici casi prescritti dalla legge. Qualora ritenga, invece, che non si verifichino tali “impatti” non è tenuta a confezionare alcuna specifica motivazione, poichè, a monte, il legislatore ha escluso che quella tipologia di intervento sia, di regola, in grado di arrecare potenziali danni all’ambiente. In sintesi, i giudici di Palazzo Spada hanno sancito che la rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale, di regola doverosa allorché siano introdotte delle modificazioni progettuali che determinino la costruzione di un manufatto significativamente diverso da quello già esaminato, è viceversa superflua ogni qualvolta al progetto originario siano apportate modifiche che risultino più conformi agli interessi pubblici, determinando in particolare una più efficace mitigazione del rischio ambientale presentato dall’originario progetto.