La scelta della collocazione territoriale della propria attività di impresa fa certamente parte dell’esercizio della libertà di iniziativa economica richiamata e tutelata dall’art. 41 della Costituzione, in quanto la decisione se mantenere l’attività di impresa circoscritta all’ambito territoriale in cui è sorta o se estenderla ed articolarla in un territorio più vasto, all’interno della stessa Regione o anche oltre i confini di questa, è espressione della libertà organizzativa dell’imprenditore ed è affidata alle sue valutazioni.
Di conseguenza, il potere dell’amministrazione fiscale di variazione d’ufficio del domicilio fiscale, legalmente tipizzato, ha natura derogatoria ed eccezionale e può essere ritenuto compatibile con i principi costituzionali ed eurounitari solo se mantenuto entro uno stretto ambito applicativo, non invasivo di decisioni, quale quella di individuazione della sede della società, che spetta all’impresa prendere e rispetto alle quali l’intervento dello Stato consiste appunto in un’eccezione, insuscettibile di applicazioni analogiche o anche solamente estensive, motivate su una mera maggiore facilità dei controlli da parte dell’amministrazione. (1)
La nozione di sede dell’amministrazione, in quanto contrapposta alla sede legale, deve ritenersi coincidente con quella di sede effettiva delle persone giuridiche.
Quest’ultima declina il luogo dove si svolgono le attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee, concretamente deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e della propulsione dell’attività dell’ente.
La determinazione del luogo della sede dell’attività economica di una società implica, dunque, la considerazione di un complesso di fattori, tra i quali la sede statutaria, il luogo dell’amministrazione centrale, il luogo di riunione dei dirigenti societari e quello, abitualmente identico, in cui si adotta la politica generale di tale società.
(La fattispecie in esame afferisce ad un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, recante il trasferimento del domicilio fiscale sociale. La società documentava che nella sede romana si svolgono le attività di direzione dell’ente, le assemblee degli organi di vertice, la direzione commerciale ed i rapporti con i terzi in vista del compimento degli affari e della propulsione dell’attività commerciale, sicché deve ritenersi che in quel luogo l’imprenditore ha operato correttamente la scelta della sede amministrativa). (2)
(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. II, n. 3529 del 2011; sez. II, n. 378 del 2018; sez. II, n. 1638 del 2018.
(2) Precedenti conformi: Cass. civ., 16 giugno 1984, n. 3604; Cass. civ., n. 3910 del 1988; Cass. civ., nn. 3604 del 1984, 5359 del 1988, 497 del 1997, 7037 del 2004 e 6021 del 2009.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it