Con la sentenza n. 02596/2026, depositata il 23 aprile 2026 e resa sul ricorso n. 04098/2025 R.G., la Sezione III del Tar Campania ha confermato un orientamento rigoroso in materia di Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), rafforzando il principio di prevenzione nella tutela dei siti della rete Natura 2000.
Il Tribunale amministrativo ha chiarito che l’obbligo di Vinca non dipende dalla tipologia materiale dell’intervento né dalla presenza di opere edilizie, ma dalla sola possibilità che l’attività produca incidenze significative sugli habitat protetti. In applicazione dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell’art. 5 del d.P.R. 357/1997, la verifica preventiva deve essere attivata anche per attività apparentemente marginali o stagionali, qualora siano idonee a determinare effetti sull’equilibrio ecologico del sito.
Il Collegio ha ribadito che la procedura di valutazione ha natura anticipatoria e preventiva e si fonda su un approccio prudenziale: ciò che rileva è il rischio potenziale di degrado o perturbazione, anche in assenza di trasformazioni edilizie o infrastrutturali. Ne consegue che anche attività di utilizzo del territorio senza opere stabili possono essere soggette a Vinca.
Sotto il profilo procedimentale, la sentenza n. 02596/2026 richiama inoltre la natura non provvedimentale della SCIA, precisando che non trovano applicazione le garanzie partecipative tipiche dei procedimenti amministrativi, tra cui il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge 241/1990, trattandosi di un atto del privato soggetto a successivo controllo dell’amministrazione.
Il Tar ha quindi respinto il ricorso proposto nel giudizio n. 04098/2025 R.G., confermando la legittimità dell’azione amministrativa improntata alla tutela preventiva dell’ambiente e ribadendo la centralità della Vinca come strumento necessario ogni volta che vi sia una possibile incidenza, anche indiretta o potenziale, su siti protetti della rete Natura 2000.