Domenica 5 luglio 2026
Domenica 5 luglio 2026

Società consociata

Home > Diritto e Appalti > AGEL > Ordini di demolizione e inoppugnabilità: il TAR Umbria ribadisce la natura vincolata e la trasmissibilità agli eredi dell’obbligo di ripristino

Ordini di demolizione e inoppugnabilità: il TAR Umbria ribadisce la natura vincolata e la trasmissibilità agli eredi dell’obbligo di ripristino

Con la sentenza n. 169/2026 il TAR Umbria chiarisce che le ordinanze di demolizione già divenute definitive non sono più contestabili neppure dagli eredi e conferma che l’azione repressiva degli abusi edilizi ha carattere vincolato e non richiede comunicazione di avvio del procedimento
giornale dei comuni
📰 Ti rimangono 4 articoli gratuiti su 5. se sei già abbonato.

Con sentenza n. 169/2026 (REG.PROV.COLL.), sul ricorso n. 642/2024, pubblicata il 24 aprile 2026, il TAR Umbria – Sezione Prima – ha ribadito alcuni principi consolidati in materia di repressione dell’abusivismo edilizio e di efficacia degli ordini di demolizione.

Il Tribunale ha affermato che le ordinanze di demolizione, in quanto atti vincolati diretti al ripristino della legalità violata, non necessitano della comunicazione di avvio del procedimento, poiché la partecipazione del privato non è idonea a determinare un esito diverso dell’azione amministrativa.

È stato inoltre ribadito che l’illecito edilizio ha natura permanente e che l’interesse pubblico alla sua rimozione è “in re ipsa”, con la conseguenza che non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione dell’opera abusiva, neppure a fronte del decorso del tempo o del subentro di nuovi proprietari.

Particolarmente rilevante il principio secondo cui l’obbligazione di ripristino derivante dall’ordine di demolizione ha natura reale e, come tale, è trasmissibile agli eredi del soggetto originariamente destinatario del provvedimento. Ne consegue che l’erede subentra nella posizione giuridica del de cuius anche rispetto agli obblighi di demolizione già definitivamente accertati.

Il TAR ha infine precisato che le ordinanze già divenute inoppugnabili non possono essere rimesse in discussione attraverso impugnazioni indirette o successive, essendo preclusa ogni contestazione su atti ormai consolidati, anche quando l’estinzione di precedenti giudizi abbia impedito la prosecuzione del contenzioso.

La decisione conferma quindi un orientamento rigoroso in materia edilizia: la repressione dell’abuso non tollera stabilizzazioni di fatto e resta svincolata da valutazioni discrezionali sull’interesse pubblico, imponendo invece un obbligo di ripristino pienamente esecutivo e giuridicamente persistente.

Articoli Correlati

disabili stalli mobilità

Autotutela oltre i dodici mesi, il Consiglio di Stato fissa i limiti per la revoca dei parcheggi disabili

L'annullamento d’ufficio dello stallo personalizzato su strada privata è illegittimo se manca l’interesse pubblico concreto e se è superato il termine ragionevole, configurando una carenza di potere in concreto e...
accesso agli atti

Il diritto di accesso si arresta di fronte all’inesistenza dei documenti

Con la sentenza n. 05045/2026, il Consiglio di Stato ribadisce che l'onere della prova sulla reale disponibilità dei dati spetta al richiedente: l'amministrazione non può esibire registri informatici ipotetici o...
passaggio a livello

Passaggi a livello privati, l’uso è subordinato alla convenzione con il gestore: legittima la chiusura se il privato rifiuta la firma

Il Consiglio di Stato chiarisce che l'obbligo di accordo previsto dal d.P.R. n. 753 del 1980 non viola il diritto di proprietà né la riserva di legge, configurandosi come una...

ANCI Risponde