Con sentenza n. 169/2026 (REG.PROV.COLL.), sul ricorso n. 642/2024, pubblicata il 24 aprile 2026, il TAR Umbria – Sezione Prima – ha ribadito alcuni principi consolidati in materia di repressione dell’abusivismo edilizio e di efficacia degli ordini di demolizione.
Il Tribunale ha affermato che le ordinanze di demolizione, in quanto atti vincolati diretti al ripristino della legalità violata, non necessitano della comunicazione di avvio del procedimento, poiché la partecipazione del privato non è idonea a determinare un esito diverso dell’azione amministrativa.
È stato inoltre ribadito che l’illecito edilizio ha natura permanente e che l’interesse pubblico alla sua rimozione è “in re ipsa”, con la conseguenza che non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione dell’opera abusiva, neppure a fronte del decorso del tempo o del subentro di nuovi proprietari.
Particolarmente rilevante il principio secondo cui l’obbligazione di ripristino derivante dall’ordine di demolizione ha natura reale e, come tale, è trasmissibile agli eredi del soggetto originariamente destinatario del provvedimento. Ne consegue che l’erede subentra nella posizione giuridica del de cuius anche rispetto agli obblighi di demolizione già definitivamente accertati.
Il TAR ha infine precisato che le ordinanze già divenute inoppugnabili non possono essere rimesse in discussione attraverso impugnazioni indirette o successive, essendo preclusa ogni contestazione su atti ormai consolidati, anche quando l’estinzione di precedenti giudizi abbia impedito la prosecuzione del contenzioso.
La decisione conferma quindi un orientamento rigoroso in materia edilizia: la repressione dell’abuso non tollera stabilizzazioni di fatto e resta svincolata da valutazioni discrezionali sull’interesse pubblico, imponendo invece un obbligo di ripristino pienamente esecutivo e giuridicamente persistente.