Con la sentenza n. 88/2026 (Registro generale 50/2024), pubblicata il 5 marzo 2026, il TAR Umbria, Sezione I, ha riaffermato i presupposti rigorosi della responsabilità della pubblica amministrazione per lesione dell’affidamento incolpevole, nell’ambito dei titoli edilizi poi disapplicati dal giudice ordinario.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui la responsabilità da “contatto sociale qualificato” della P.A. si fonda sulla violazione dei doveri di correttezza, buona fede, informazione e protezione, ma può dar luogo a risarcimento solo in presenza di un affidamento ragionevole e non colpevole del privato.
Il principio cardine affermato è che non può configurarsi affidamento tutelabile quando l’illegittimità del provvedimento sia evidente oppure quando il privato sia consapevole, o comunque non ignaro, della possibile illegittimità o instabilità del titolo amministrativo. In tali ipotesi viene meno il requisito dell’incolpevolezza, essenziale per l’insorgenza della responsabilità risarcitoria.
Il TAR ribadisce inoltre che l’affidamento non può essere riconosciuto neppure quando il soggetto abbia avuto conoscenza di contestazioni o contenziosi già in essere, poiché tale circostanza esclude la possibilità di fare legittimo affidamento sulla stabilità del provvedimento favorevole.
La decisione si inserisce nel solco tracciato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 20/2021 e dalle Sezioni Unite della Cassazione (tra cui Cass. civ., SS.UU., n. 8236/2020), secondo cui la tutela risarcitoria non mira a compensare la perdita del bene della vita non spettante, ma solo il convincimento ragionevole e incolpevole della sua spettanza.
Alla luce di tali principi, il TAR Umbria ha escluso la sussistenza dei presupposti della responsabilità dell’amministrazione, ribadendo che l’ordinamento non protegge affidamenti fondati su situazioni giuridiche oggettivamente controverse, riconoscibili o già oggetto di contestazione.