Con la sentenza n. 528/2026 (Reg. Prov. Coll.), n. 598/2025 (Reg. Ric.), pubblicata il 20 aprile 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sezione Prima, ha chiarito un principio centrale in materia di autorizzazioni per impianti da fonti rinnovabili: la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) non è utilizzabile quando l’intervento risulta incompatibile con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente, dovendo in tali casi trovare applicazione il più oneroso regime dell’autorizzazione unica.
Secondo il Collegio, il sistema delineato dal d.lgs. n. 190/2024 distingue chiaramente tra diversi regimi autorizzativi e la scelta dello strumento procedimentale non è rimessa alla sola iniziativa del proponente, ma dipende dalla conformità urbanistica dell’intervento. Ne deriva che, in presenza di una disciplina urbanistica ostativa, si realizza una condizione di preclusione legale all’utilizzo della PAS, con automatica riconduzione del progetto al regime autorizzatorio unico.
Il TAR ha inoltre ribadito che tale valutazione non attiene alla mera opportunità tecnica dell’intervento, ma costituisce un presupposto giuridico vincolato, la cui sussistenza deve essere verificata dall’amministrazione in via preliminare. In questo quadro, la presenza di vincoli e prescrizioni urbanistiche specifiche può legittimare l’arresto della procedura semplificata senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, qualora emerga l’incompatibilità dell’opera.
Di rilievo anche il principio processuale richiamato in sentenza: le valutazioni sulla legittimità dell’azione amministrativa devono essere effettuate con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione del provvedimento, restando irrilevanti circostanze sopravvenute. Inoltre, il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri non ancora esercitati dall’amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.
La decisione si inserisce così nel solco di un orientamento volto a rafforzare la distinzione tra regimi autorizzativi nel settore delle energie rinnovabili, attribuendo centralità al rispetto della pianificazione urbanistica quale limite preliminare all’accesso alle procedure semplificate.