Le opere necessarie a garantire l’equilibrio ecologico e idraulico di un intervento urbanistico possono essere poste, anche solo in quota parte, a carico dei soggetti attuatori, in quanto rientrano nel sistema delle “dotazioni ecologiche e ambientali” previste dalla pianificazione territoriale. È il principio ribadito dal Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza n. 4046 del 20 maggio 2026 (reg. ric. n. 808/2025), che ha confermato la legittimità del concorso economico richiesto dal Comune per la realizzazione di opere idrauliche esterne ma funzionalmente collegate a un comparto urbanistico.
Il Collegio chiarisce che le dotazioni ecologiche e ambientali, pur distinte dalle tradizionali opere di urbanizzazione, costituiscono contenuti necessari della pianificazione attuativa e delle relative convenzioni urbanistiche ai sensi della legge regionale Emilia-Romagna n. 20/2000. Ne consegue che i privati possono essere chiamati a contribuire alla loro realizzazione o al relativo costo, anche quando le opere insistano fuori dal comparto interessato, purché risultino funzionali alla sostenibilità dell’intervento urbanistico.
Sul piano contrattuale, il Consiglio di Stato esclude che una clausola convenzionale che rinvii a successivi atti amministrativi per la definizione concreta del contributo economico possa considerarsi nulla per indeterminatezza dell’oggetto. La previsione è ritenuta valida quando inserita in un procedimento amministrativo dotato di garanzie partecipative e ancorato ai principi di proporzionalità, imparzialità, trasparenza e ragionevolezza, rendendo così la prestazione economicamente determinabile.
La sentenza riafferma inoltre un principio consolidato sul sindacato del giudice amministrativo rispetto alla discrezionalità tecnica: in presenza di valutazioni tecniche plausibili e motivate dell’amministrazione, il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’ente competente se il privato non dimostra in modo puntuale l’inattendibilità tecnico-scientifica del criterio adottato.
Infine, Palazzo Spada richiama il divieto di introdurre in appello questioni nuove non dedotte in primo grado, ribadendo la portata dell’articolo 104 del Codice del processo amministrativo a tutela del principio del doppio grado di giudizio.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 20 maggio 2026, n. 4046, reg. ric. n. 808/2025)