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Canone unico patrimoniale, il Consiglio di Stato chiarisce i limiti del giudicato: effetti conformativi anche per chi ha impugnato gli atti

Con la sentenza n. 4049/2026, il Consiglio di Stato distingue tra effetto caducatorio ed effetto conformativo del giudicato amministrativo: se il soggetto ha già impugnato gli stessi atti, l’amministrazione deve conformarsi anche nei suoi confronti nella riedizione del potere.
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Il giudicato amministrativo che annulla un atto generale può produrre effetti conformativi anche nei confronti di soggetti diversi da quelli vittoriosi nel primo giudizio, purché abbiano a loro volta impugnato gli stessi atti e dedotto i medesimi vizi. È il principio affermato dal Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza n. 4049 del 20 maggio 2026 (ric. n. 7291/2024), intervenendo sul contenzioso relativo al canone unico patrimoniale (CUP) applicato da Roma Capitale.

Palazzo Spada chiarisce anzitutto che gli atti adottati dall’amministrazione in mera esecuzione provvisoria di una sentenza di primo grado vengono automaticamente travolti dalla successiva riforma in appello della decisione cui erano collegati. In applicazione dell’effetto espansivo esterno previsto dall’articolo 336, comma 2, del codice di procedura civile, richiamato nel processo amministrativo, la riforma della sentenza originaria comporta infatti la caducazione degli atti amministrativi adottati esclusivamente per darvi attuazione.

Più rilevante, però, il chiarimento sul rapporto tra giudicato amministrativo ed effetti ultra partes. Il Consiglio di Stato precisa che il limite tradizionale secondo cui gli effetti conformativi del giudicato operano soltanto tra le parti non può essere applicato indistintamente. Se un operatore economico ha già impugnato gli stessi provvedimenti annullati in un diverso giudizio e ha dedotto identici motivi di illegittimità, non può essere trattato come un semplice cointeressato rimasto inerte.

In questi casi, osserva il Collegio, non è corretta una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ma deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché la pretesa del ricorrente risulta già integralmente soddisfatta dal precedente giudicato. Ne consegue che, nella successiva riedizione del potere amministrativo, l’ente pubblico è tenuto a rispettare nei confronti di quel soggetto le medesime indicazioni conformative derivanti dalla sentenza passata in giudicato.

La decisione del Consiglio di Stato (Sez. IV, sentenza 20 maggio 2026, n. 4049, ric. n. 7291/2024) segna così un punto fermo sul perimetro soggettivo degli effetti del giudicato amministrativo, valorizzando la posizione di chi abbia tempestivamente contestato gli stessi atti già annullati in altro processo.

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