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Accessi carrabili e sicurezza stradale: il silenzio assenso non opera nelle ipotesi di pubblica incolumità

Il Consiglio di Stato chiarisce che la regolarizzazione degli accessi su strada statale non configura un procedimento di revoca e resta escluso il silenzio assenso quando sono in gioco esigenze di sicurezza della circolazione. Nessun affidamento tutelabile sulle autorizzazioni anteriori al Codice della strada del 1992.
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Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 20 maggio 2026, n. 4020 (R.G. n. 9693/2025)

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ribadisce alcuni principi centrali in materia di accessi carrabili su strade statali e rapporti tra privato e amministrazione quando l’intervento pubblico è finalizzato alla tutela della sicurezza della circolazione.

In primo luogo, il Collegio afferma che il silenzio assenso non può formarsi nei procedimenti che incidono sulla pubblica incolumità, includendo in tale nozione anche la sicurezza stradale. Ne consegue che le garanzie partecipative e il consolidamento tacito dell’istanza non operano quando l’amministrazione è chiamata a valutare profili di rischio per l’integrità fisica degli utenti della strada.

In secondo luogo, viene precisato che la richiesta di regolarizzazione di un accesso carrabile già esistente non costituisce esercizio del potere di revoca di un precedente titolo autorizzatorio. Si tratta, piuttosto, di un autonomo procedimento volto a verificare la conformità dell’accesso alla disciplina sopravvenuta del Codice della strada. Da ciò discende che non è necessario l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento nei termini di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990, trattandosi di iniziativa su istanza di parte.

La sentenza chiarisce inoltre che non può configurarsi un legittimo affidamento alla conservazione di autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 285 del 1992. L’art. 22 del Codice della strada impone infatti una generale verifica di conformità degli accessi esistenti, anche se originariamente assentiti, escludendo che il titolo pregresso possa consolidare una posizione intangibile.

Infine, il Consiglio di Stato ribadisce che, nei giudizi aventi ad oggetto provvedimenti fondati su esigenze di sicurezza stradale, la motivazione dell’amministrazione è sufficiente quando evidenzi la presenza di soluzioni alternative e la non conformità dell’accesso ai parametri tecnici di sicurezza, senza che rilevino in modo decisivo considerazioni legate alla comodità del collegamento viario per il privato.

In conclusione, il ricorso in appello viene rigettato e viene confermato l’orientamento secondo cui, in materia di accessi carrabili su strade statali, la tutela della sicurezza pubblica prevale su ogni diversa aspettativa del privato, escludendo sia il silenzio assenso sia un affidamento consolidato sulle autorizzazioni antecedenti alla riforma del Codice della strada.

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