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Consiglio di Stato: legittima la revoca del project financing e no al cumulo tra indennizzo e risarcimento

La Quinta Sezione chiarisce che, nei casi di revoca del project financing, l’indennizzo ex art. 21-quinquies l. 241/1990 non può cumularsi con il risarcimento da responsabilità precontrattuale e che il lucro cessante è riconoscibile solo nei limiti dell’interesse negativo e se adeguatamente provato.
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Con la sentenza n. 04018/2026 (R.G. n. 00304/2026), pubblicata il 20 maggio 2026, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha definito il contenzioso relativo alla revoca di un project financing e della connessa aggiudicazione, intervenendo su diversi profili di diritto amministrativo sostanziale e processuale.

Il Collegio ribadisce, in primo luogo, la piena legittimità della revoca degli atti di gara e della successiva aggiudicazione quando siano adeguatamente motivati sopravvenuti motivi di pubblico interesse e ragioni di insostenibilità dell’operazione. In tale contesto, viene confermata la distinzione tra vizi originari della procedura, rilevanti ai fini dell’annullamento d’ufficio, e motivi sopravvenuti, unici idonei a sorreggere la revoca ex art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990.

Sul piano risarcitorio, la sentenza chiarisce che, in caso di responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, il danno risarcibile è circoscritto all’interesse contrattuale negativo, comprendente le spese inutilmente sostenute e, nei limiti della prova rigorosa, le occasioni contrattuali alternative perdute. Non è invece riconoscibile il lucro cessante inteso come utile derivante dall’esecuzione del contratto non concluso.

Un ulteriore principio di rilievo riguarda il rapporto tra indennizzo e risarcimento: il Consiglio di Stato esclude la cumulabilità tra l’indennità da revoca legittima e il risarcimento del danno da comportamento scorretto, in quanto entrambe le misure hanno funzione compensativa del medesimo pregiudizio. L’eventuale cumulo determinerebbe infatti un indebito arricchimento del danneggiato, in contrasto con la funzione riparatoria della responsabilità civile e amministrativa.

La decisione affronta inoltre il tema della quantificazione del danno, confermando la legittimità del meccanismo della “condanna sui criteri” ex art. 34, comma 4, c.p.a., quale strumento di cooperazione tra giudice e amministrazione nella fase esecutiva.

In definitiva, il Consiglio di Stato rigetta sia l’appello principale del Comune sia l’appello incidentale dell’operatore economico, consolidando un impianto interpretativo che delimita in modo rigoroso i confini tra revoca legittima, indennizzo e responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione.

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