Con la sentenza pubblicata il 20 maggio 2026 (n. 04016/2026 REG.PROV.COLL., n. 08891/2025 REG.RIC.), il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, interviene in materia di revisione prezzi straordinaria negli appalti pubblici, chiarendo la portata applicativa dell’art. 26 del DL n. 50/2022.
Il Collegio ribadisce che la disciplina introdotta nel contesto emergenziale post-pandemico e del conflitto in Ucraina ha carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria degli appalti, essendo finalizzata a garantire il completamento delle opere pubbliche e a compensare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali. Ne deriva che il diritto alla revisione prezzi sorge in presenza dei presupposti temporali previsti dalla norma (offerte presentate entro il 31 dicembre 2021 e lavorazioni eseguite o contabilizzate nel 2022), indipendentemente da ulteriori condizioni non espressamente previste.
Sul piano finanziario, il Consiglio di Stato chiarisce che il riconoscimento della compensazione non è subordinato alla immediata disponibilità delle risorse da parte dell’ente, poiché la normativa impone alle stazioni appaltanti un obbligo attivo di ricerca della copertura attraverso le risorse interne (ribassi d’asta, accantonamenti, economie di interventi) e, in caso di insufficienza, mediante l’accesso ai fondi statali dedicati. L’eventuale carenza di liquidità non può quindi giustificare il diniego né essere opposta per escludere il diritto dell’impresa.
La sentenza afferma inoltre che la natura vincolata della revisione esclude margini di discrezionalità ulteriori rispetto alla verifica dei presupposti normativi, mentre eventuali inerzie dell’amministrazione nell’attivazione dei meccanismi di copertura non possono ricadere sull’operatore economico che abbia regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Infine, in materia di accessori del credito, il Consiglio di Stato distingue tra interessi moratori, dovuti automaticamente nei termini di legge, e rivalutazione monetaria, che richiede invece la prova del maggior danno subito dal creditore, non potendo essere riconosciuta in via automatica.
Per tali ragioni, con la sentenza n. 04016/2026 REG.PROV.COLL. (n. 08891/2025 REG.RIC.), il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha rigettato l’appello del Comune, confermando la decisione di primo grado nei termini precisati in motivazione.