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Pums e regolazione del traffico: il Consiglio di Stato ribadisce la natura pianificatoria degli atti e i limiti alla partecipazione procedimentale

Con la sentenza n. 04026/2026, la Sezione V chiarisce che i piani urbani della mobilità sostenibile rientrano tra gli atti di pianificazione sottratti alle garanzie partecipative ordinarie ex art. 13 l. n. 241/1990, essendo sufficiente il modulo consultivo previsto dalla disciplina speciale. Confermata inoltre l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nella regolazione della circolazione stradale, sindacabile solo per manifesta illogicità.
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Il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n. 04026/2026 (Reg. Prov. Coll., n. 07632/2025 Reg. Ric., pubblicata il 20 maggio 2026), interviene sui limiti del sindacato giurisdizionale e sul regime partecipativo degli atti di pianificazione della mobilità urbana, riaffermando alcuni principi di sistema.

In primo luogo, il giudice amministrativo ribadisce che il Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums), disciplinato dal d.m. 4 agosto 2017, ha natura di atto di pianificazione strategica e, in quanto tale, rientra nel perimetro applicativo dell’art. 13 della legge n. 241 del 1990. Ne consegue l’inapplicabilità delle garanzie partecipative generali previste dagli artt. 3 e 7 della medesima legge, trovando invece applicazione il modello procedimentale speciale che si fonda sulla pubblicazione del piano e sulla successiva fase delle osservazioni.

In tale prospettiva, il Consiglio di Stato chiarisce che il coinvolgimento dei privati non si atteggia a contraddittorio procedimentale pieno, ma a forma tipizzata di consultazione, coerente con la natura generale e programmatoria dello strumento. La partecipazione, dunque, non costituisce requisito di legittimità nei termini propri dei procedimenti individuali, ma si realizza secondo le modalità stabilite dalla disciplina di settore.

Sul versante della regolazione della circolazione stradale, la sentenza riafferma inoltre che i provvedimenti adottati in materia, così come le scelte attuative dei piani di mobilità, esprimono un’ampia discrezionalità amministrativa. Il sindacato del giudice è limitato ai soli casi di macroscopica irragionevolezza, illogicità manifesta o difetto istruttorio, non potendo tradursi in una rivalutazione delle scelte tecniche e organizzative dell’amministrazione.

Con riferimento ai profili processuali, il Consiglio di Stato conferma la natura ordinatoria del termine di costituzione di cui all’art. 46 c.p.a., precisando tuttavia che le eventuali decadenze riguardano esclusivamente il deposito di memorie e documenti oltre i termini di cui all’art. 73 c.p.a., senza che la tardiva costituzione comporti automaticamente l’inammissibilità degli atti difensivi, in assenza di concreto pregiudizio al contraddittorio.

Sulla base di tali principi, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello principale, dichiarando improcedibile quello incidentale.

Estremi della decisione: Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 04026/2026, Reg. Prov. Coll., n. 07632/2025 Reg. Ric., pubblicata il 20/05/2026.

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