In tema di corruzione propria, costituiscono atti contrari ai doveri d’ufficio non soltanto quelli illeciti (perché vietati da norme imperative) o illegittimi (perché in contrasto con norme giuridiche riguardanti la loro validità ed efficacia), ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono, per consapevole volontà del pubblico agente, dall’osservanza di doveri istituzionali espressi in norme di qualsiasi livello, ivi compresi quelli di correttezza ed imparzialità. (Fattispecie relativa a pattuizione corruttiva strumentale ad eludere i controlli su somme di denaro, titoli o valori trasferiti all’estero previsti dal codice della navigazione negli scali aeroportuali ).
Fonte: Corte di Cassazione