In tema di TARES, la tassazione è esclusa solo per le aree scoperte che, ai sensi del codice civile, presentano la condizione della pertinenza soggettiva e oggettiva rispetto al locale o all’area principale e purché non siano operative; l’operatività consiste nell’idoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale e all’area principale che già versa il tributo e non rappresenta dunque un’ulteriore estensione dell’attività svolta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la tassabilità dell’area scoperta adiacente ad un immobile adibito ad autosalone e destinata alla sosta dei veicoli dei clienti, in quanto frequentata da persone e quindi produttiva di rifiuti).
Fonte: Corte di Cassazione