“La notifica a mezzo di pubblici proclami – si legge in un comunicato pubblicato su www.giustizia-amministrativa.it – effettuata mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione resistente, ai fini dell’integrazione del contraddittorio, è validamente effettuata anche se intervenuta dopo la scadenza del temine perentoriamente fissato dal giudice, qualora la parte ricorrente abbia tempestivamente fatto istanza di pubblicazione alla medesima Amministrazione e il ritardo sia, pertanto, imputabile a quest’ultima”
In base a tale principio i giudici del Tribunale amministrativo del Lazio, nella sentenza 6804/2019, hanno ricordato che risponde a criteri di esigenza logica, ancor prima che giuridica, che non possa essere accertata una decadenza e dichiarata un’improcedibilità per mancato rispetto di un termine processuale (nel caso di specie per violazione del termine fissato per l’integrazione del contraddittorio) nel caso in cui la parte onerata di adempiere era nell’impossibilità di farlo tempestivamente. Tanto più nel caso in rassegna, in cui il soggetto che doveva curare materialmente l’adempimento non è un soggetto terzo ma la stessa Amministrazione resistente che ha, quindi, un interesse sostanziale contrario all’assolvimento dell’onere formalmente posto in capo al ricorrente. Risulterebbe, infatti, illogico che il comportamento inerte e inadempiente dell’Amministrazione venisse addirittura “premiato” in sede processuale con la declaratoria di improcedibilità del ricorso in cui è parte resistente. Ciò potrebbe, peraltro, dare infatti indubbiamente luogo ad abusi in sede processuale, perché attribuirebbe a una delle parti il sostanziale potere di “far cadere” l’azione dell’altra mediante un mero comportamento omissivo o ostruzionistico.
Inoltre, sotto il profilo giuridico, l’Amministrazione ha comunque l’obbligo di conformarsi agli ordini del giudice amministrativo, secondo un principio di carattere generale, peraltro normativamente sancito dall’art. 112, comma 1, c.p.a., ai sensi del quale “i provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti”; di conseguenza, seppure l’ordinanza di integrazione del contraddittorio in questione si è espressa nei termini secondo cui “parte ricorrente dovrà aver cura che l’avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza”, la stessa deve intendersi onerare la parte ricorrente per quanto di sua competenza (ovverosia della tempestiva richiesta di pubblicazione), ma non liberava l’amministrazione del suo obbligo generale di adempiere ai provvedimenti giurisdizionali per la parte di sua spettanza, che nel caso di specie consisteva nel dovere di provvedere alla tempestiva pubblicazione dell’avviso sul suo sito ai fini della notifica con modalità telematiche.
Inoltre, è ravvisabile il principio secondo cui non può essere imputato alla parte il mancato rispetto di un termine processuale qualora ciò non sia alla stessa in alcun modo addebitabile, ma dipenda da un altro soggetto pubblico che doveva materialmente curare l’adempimento e lo ha fatto in modo tardivo. Tale principio è stato declinato proprio in tema di notifica. E’ infatti acclarato, secondo un principio di carattere generale, prima affermato dalla Corte Costituzionale (Corte costituzionale, con sentenza 20-26 novembre 2002, n. 477) e poi normativamente sancito dall’art. 149 c.p.c., che la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario resta fermo il principio del perfezionamento della notificazione alla data di ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento del plico postale che lo contiene. D’altra parte, anche per quanto riguarda le notifiche effettuate tramite PEC, sia nel processo civile che in quello amministrativo, vige il principio secondo cui il momento di perfezionamento della notifica per il ricorrente è quello dell’invio della PEC e non quello di ricezione da parte del destinatario. Infatti, per il notificante il momento perfezionativo della notifica è quello dell’emissione della ricevuta di accettazione della PEC da parte del gestore e per il destinatario da quella di emissione della ricevuta di avvenuta consegna. In sostanza, il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario trova fondamento nell’esigenza di non far ricadere sul notificante incolpevole le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attività del procedimento notificatorio sottratte al suo controllo (Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 12/11/2018, n. 28864), secondo un principio chiaramente applicabile al caso di specie.
In nessuna decadenza è, pertanto, incorsa la parte ricorrente e la notifica per pubblici proclami tramite modalità pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione si è regolarmente perfezionata e ha raggiunto il suo scopo. Risultano, inoltre, rispettati i termini a difesa per i controinteressati.