“E’ illegittimo – si legge in una nota pubblicata sul sito www.giustizia-amministrativa.it – il provvedimento prefettizio che ha disposto il divieto di stazionare in diverse aree della città, assurte a c.d. “zone rosse”, alle persone cui è stata contestata la violazione della normativa sul commercio in area pubblica o che risultano denunciate per i reati di percosse, lesioni personali, rissa, danneggiamento o spaccio di sostanze stupefacenti”.
Nella sentenza 823/2019 il Tar Toscana spiega innanzitutto che non è possibile delineare una netta distinzione tra i concetti di “ordine pubblico” e “sicurezza urbana” poiché il mantenimento del primo è presupposto del secondo: ne segue che il Prefetto è ben legittimato, in astratto, ad emanare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di tutelare la convivenza civile, la coesione sociale e il decoro urbano senza che ciò costituisca sostituzione in prerogative proprie del Sindaco.
Presupposto per l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti in base all’art. 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza è la dimostrazione, da parte dell’Autorità prefettizia, dell’insufficienza dei mezzi ordinariamente messi a disposizione dell’ordinamento per affrontare la situazione rilevata.
Il divieto di stazionare in determinate aree urbane non può dunque essere utilizzato in via ordinaria quale misura di prevenzione amministrativa poiché, in tal caso, dovrebbe essere previsto da una specifica norma di legge come stabilisce l’articolo 16, primo comma, della Costituzione.
Al fine di legittimamente disporre misure di prevenzione amministrativa incidenti su libertà costituzionalmente garantite è infatti necessario che alla denuncia del soggetto interessato (presupposto imprescindibile) si aggiungano altri elementi qualificanti la sua pericolosità, i quali siano concretamente desumibili da precedenti di polizia o altri elementi incontrovertibili.