Con la sentenza n. 00530/2026 (R.G. 00335/2024), pubblicata il 20 aprile 2026, il TAR Marche (Sezione Prima) ha riaffermato un principio centrale in materia urbanistica: le obbligazioni nascenti da convenzioni di lottizzazione o accordi urbanistici sono suscettibili di esecuzione specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c. in caso di inadempimento del soggetto privato.
Secondo il Collegio, tali convenzioni, pur inserite in un procedimento amministrativo complesso, producono obblighi giuridicamente vincolanti di natura patrimoniale, la cui violazione consente all’amministrazione di ottenere il trasferimento coattivo dei beni promessi in cessione. La tutela del pubblico interesse urbanistico giustifica l’attivazione dello strumento sostitutivo previsto dall’art. 2932 c.c., anche nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di accordi ex art. 11 della legge n. 241/1990.
La sentenza chiarisce inoltre che il termine previsto in convenzione per l’adempimento non ha natura decadenziale per l’amministrazione, ma costituisce un termine di esecuzione dell’obbligazione del privato. Ne consegue che il suo mancato rispetto non estingue il diritto del Comune, che può agire per l’adempimento forzato.
Sul piano prescrizionale, il TAR precisa che il termine decennale decorre non dalla stipula della convenzione, ma dalla scadenza del termine di validità o di esecuzione dell’accordo, ribadendo un orientamento giurisprudenziale consolidato in materia urbanistica.
Altro principio rilevante riguarda l’asserito squilibrio economico tra prestazioni: il giudice amministrativo esclude che le convenzioni urbanistiche possano essere ricondotte a un rigido sinallagma contrattuale civilistico, trattandosi di strumenti complessi in cui le prestazioni sono funzionali alla trasformazione urbanistica e al perseguimento dell’interesse pubblico.
Infine, la decisione afferma che eventuali difformità catastali o variazioni dimensionali non impediscono l’esecuzione ex art. 2932 c.c. quando i beni siano comunque determinabili sulla base della convenzione e degli elaborati progettuali, essendo sufficiente la sostanziale riconducibilità degli immobili agli obblighi assunti.
Sentenza: TAR Marche, Sez. I, n. 00530/2026, R.G. 00335/2024, pubblicata il 20/04/2026.