È risaputo che uno dei principali nemici degli italiani è la burocrazia: non solo per le regole contorte, difficili da interpretare e sempre bisognose di circolari per essere applicate, ma anche per la lentezza e l’inefficienza degli uffici nel recepire le richieste del cittadino. Non capita così raramente, a fronte di un’istanza presentata allo sportello, di non ricevere alcuna risposta.
Ma cosa succede se il Comune non invia la risposta a chi ha presentato la domanda per l’autorizzazione a costruire un’opera dentro o fuori casa?
Al procedimento di rilascio del permesso di costruire, è applicabile la disciplina del silenzio-assenso, pertanto, una volta inutilmente decorso il termine per la definizione del procedimento di rilascio del titolo edilizio, pari a 90 o 100 giorni (ossia 60 giorni per la conclusione dell’istruttoria più 30 o, in caso di preavviso di rigetto, 40 giorni per la determinazione finale), senza che sia stato opposto motivato diniego, salvo eventuali sospensioni dovute a modifiche progettuali od interruzioni dovute ad integrazioni documentali, sulla domanda di permesso di costruire deve intendersi formato il titolo abilitativo tacito, ai sensi dell’art. 20, comma 8, T.U. 6 giugno 2001 n. 380”.
Così hanno stabilito i giudici del Tribunale amministrativo di Catanzaro che, nella sentenza n. 491/2018 pubblicata il 21 febbraio, ribadiscono che “è illegittimo il provvedimento di diniego emesso dal Comune dopo la formazione del silenzio-assenso sulla richiesta del permesso di costruire”.
Nella vicenda in sentenza al 14/11/2018 – data di adozione del formale provvedimento di rigetto – era ampiamente decorso il termine di formazione del silenzio-assenso, decorrente dal 07/07/2017 – data di completamento della documentazione a corredo della richiesta di permesso di costruire in data 28/03/2017. In atti risulta sull’area né l’esistenza di vincoli diversi da quelli per il quale è stato acquisito il nulla-osta in data 25/05/2017, né l’adozione di una “motivata risoluzione del responsabile del procedimento” di particolare complessità dell’affare, ai fini del raddoppio dei termini ex comma 7.
Pertanto, l’atto impugnato, con cui il comune ha negato il rilascio del titolo edilizio dopo la sua formazione tacita, “va dichiarato illegittimo, potendo, in tale ipotesi, essere adottato soltanto un provvedimento di ritiro in autotutela, ove sussistano gli altri presupposti richiesti per l’adozione di atti di secondo grado (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 29 maggio 2014 n. 2972; T.A.R. Sicilia, Catania, 7 aprile 2005 n. 572), da accertarsi con le stesse forme e con le stesse modalità procedimentali previste per l’adozione dell’atto da annullare (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 6 aprile 2000 n. 304)”.