Nella gestione dei porti il principio di separazione tra funzioni di governo e funzioni operative di gestione, punto cardine della riforma realizzata fin dal 1994 dal legislatore e confermato in modo ancor più deciso dalla riforma del 2016, esclude la possibilità che le Autorità possano svolgere, direttamente o tramite partecipazione a società, operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse. Infatti, la disposizione dell’art. 6, comma 6, della l. n. 84 del 1994 – e, ora, dell’art. 6, comma 11, della stessa legge dopo la riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2016 – fa divieto espresso alle Autorità di sistema portuale di svolgere direttamente o indirettamente, tramite società partecipate, operazioni portuali o attività ad esse strettamente connesse per il principio, connesso alla ormai riconosciuta natura attribuita dal legislatore – art. 6, comma 5 – a tali Autorità di enti pubblici non economici istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale, cui spetta «la funzione di soggetto regolatore e non produttore di servizi portuali, sul piano non solo funzionale, ma anche finanziario». La separazione tra funzioni regolatorie e svolgimento, diretto o indiretto, di attività imprenditoriali è netta per le Autorità di Sistema Portuale e non conosce deroghe se non nei casi, tassativi ed eccezionali, dello svolgimento di attività economiche – v., in particolare, art. 23, comma 5, della l. n. 84 del 1994 – meramente funzionali al perseguimento di finalità di interesse pubblico relative alla promozione e allo sviluppo del sistema portuale, nel rispetto, peraltro, dell’obiettivo principale della riforma del 2016 e, cioè, quello di evitare in ogni modo commistioni di ruoli caratterizzanti, in passato, l’ormai abrogato modello degli enti portuali.
(1) Precedenti conformi: sulla natura giuridica delle Autorità portuali, quali soggetti regolatori e non produttori di servizi portuali: Cass. civ., sez. un., 24 luglio 2013, n. 17930. In generale, sulla natura giuridica e sulle funzioni delle Autorità portuali: Cass. civ., sez. trib., 27 febbraio 2013, n. 4925; Cons. Stato, sez. III, 9 luglio 2002, n. 1641. (1)
Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it