Qualora il regolamento comunale vieti l’apertura di “centri di scommesse” o “spazi per il gioco lecito” a distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili, deve ritenersi che la norma si riferisca solo all’apertura ex novo di “centri scommesse e […] spazi per il gioco” ma non disponga, di converso, analoghi vincoli per potersi autorizzare nuove attività commerciali riconducibili alla categoria dei cd. “luoghi sensibili”, laddove in situ già legittimamente operino delle sale giochi o spazi assimilati; infatti, poiché la norma impone una grave limitazione al principio generale della libertà di iniziativa economica privata, alla stessa va necessariamente riconosciuto carattere eccezionale, come tale insuscettibile di estendersi a casi non strettamente riconducibili al tenore letterale della norma (1).
(1) Non risultano precedenti in termini.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it