Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, non rileva che il veicolo sia fermo al momento dell’effettuazione del “test” di controllo sul conducente, atteso che la “fermata” costituisce fase della circolazione. (In applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da censure la decisione che aveva ritenuto configurabile la contravvenzione in un caso in cui il conducente di un veicolo era stato sottoposto ad alcoltest da agenti di polizia in un momento nel quale la vettura era in fase di “fermo tecnico”, perché uscita di strada in conseguenza di un sinistro stradale).
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186, Cod. Strada Nuovo art. 157
Massime precedenti Conformi: N. 10476 del 2010 Rv. 246198-01, N. 45514 del 2013 Rv.
257695-01, N. 21057 del 2018 Rv. 272742-01, N. 37631 del 2007 Rv. 237882-01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12316 del 2002 Rv. 221039-01
Fonte: Corte di Cassazione