Ai sensi degli artt. 40 e 42 del regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio nei confronti delle SOA, qualora l’ANAC, dopo la fase preistruttoria, provveda ad integrare la comunicazione di avvio del procedimento, è tenuta a garantire un effettivo contraddittorio procedimentale ed a inviare la nuova comunicazione delle risultanze istruttorie, attesa la regressione del procedimento alla fase preistruttoria, prima dell’adozione del provvedimento sanzionatorio.
Il termine di sessanta giorni dall’acquisizione della documentazione e/o delle informazioni utili alla formulazione di una contestazione di addebiti, entro il quale – ai sensi dell’art. 40 del Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio nei confronti delle SOA – l’ANAC deve inviare la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, è perentorio.
Nel caso di specie, una società aveva impugnato l’atto con cui l’ANAC le aveva inflitto una sanzione pecuniaria ai sensi degli artt. 70, comma 1, lett. a) e d), e dell’art. 73, comma 2, lett. b), del d.P.R. n. 207 del 2010, in relazione alle incompatibilità riscontrate (e solo successivamente rimosse o in via di rimozione da parte della SOA) in capo ad uno dei membri del consiglio di amministrazione della predetta società.
Il T.a.r. per il Lazio, in primo grado, aveva respinto il ricorso; e la società aveva proposto appello, proponendo varie censure.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, riscontrando violazione del “Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art 8, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163”. Infatti, in primo luogo era stato violato il principio del contraddittorio e del diritto di difesa, atteso che – conclusa la fase istruttoria, e integrata la comunicazione di avvio del procedimento da parte dell’Autorità – occorreva un nuovo ed effettivo contraddittorio procedimentale, non bastando a tal fine la presentazione, da parte della società, di una memoria partecipativa, in una precedente e diversa fase del procedimento, ossia nella fase “preistruttoria”, espletata dopo la comunicazione di integrazione dell’avvio del procedimento. In secondo luogo, non era stato rispettato il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 40 del predetto Regolamento: e, come ritenuto dalla costante giurisprudenza in materia di procedimento sanzionatorio, il termine in questione doveva ritenersi perentorio.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it