FATTO
Il ricorrente in prima istanza ha dedotto l’illegittimità della nomina dei componenti dell’organismo di vigilanza di cui al d.lgs. n. 231/2001 di una società a controllo pubblico, lamentando vizi inerenti alla procedura nonché l’incompatibilità di uno dei componenti. A seguito delle dimissioni del citato componente e della pubblicazione di un nuovo avviso di selezione diretto all’individuazione di un nuovo componente dell’organismo di valutazione, il ricorrente impugna tale avviso deducendo l’illegittimità derivata dello stesso nonché la sussistenza dei medesimi vizi, inerenti alla determinazione dei requisiti di partecipazione, che affliggono i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo. L’ente resistente eccepisce in via principale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo oltre a sostenere l’irricevibilità del ricorso per tardività nonché l’improcedibilità per carenza di interesse, contestando comunque la fondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.
DIRITTO
Il Giudice del ricorso ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione. Ciò in considerazione del fatto che le società a controllo pubblico sono tenute all’applicazione della disciplina in materia di selezione e gestione del personale di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 175/2016. Con la previsione di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 175/2016, il legislatore ha infatti imposto alle società a controllo pubblico il rispetto di alcuni principi essenziali in materia di procedure di reclutamento del personale che, sebbene condivisi con le procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle Amministrazioni pubbliche, sono destinati a informare l’esercizio di un potere di selezione di carattere non pubblicistico ma privatistico, in quanto diretto a realizzare non un interesse pubblico ma un interesse privato alla corretta gestione delle risorse disponibili. Ne consegue che la questione è devoluta al giudice ordinario.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it