Dal combinato disposto di cui all’art 1, comma 13 prima parte, della l. n. 208 del 2015, e art. 1 comma 758, lett. d) della l. n. 758 del 2019, si evince che la normativa nazionale, in tema di individuazione dei comuni interessati dalla esenzione IMU, ha cristallizzato non già l’elenco allegato alla circolare n. 9/1993 del Ministero delle finanze, bensì i criteri, i presupposti e il procedimento per l’applicazione dell’esenzione, ossia i requisiti oggettivi (i criteri individuati dalla circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 9 del 1993) e soggettivi (i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della l. n. 984/1977). Pertanto, non occorre un intervento legislativo per la modifica di tale elenco; e residua in capo al Ministero dell’economia e delle finanze un margine di apprezzamento discrezionale in ordine agli aspetti relativi alla valutazione sotto il profilo tributario e di stima degli effetti finanziari delle eventuali proposte di individuazione dei comuni interessati (1).
(1) Non risultano precedenti in tali esatti termini.
Fonte: www.giustizia-amministrazione.it