L’atto con cui la p.a., rigettando un’istanza finalizzata alla regolarizzazione edilizia di un fabbricato, accerti formalmente la legittimità dello stesso, è idoneo ad ingenerare un legittimo affidamento nel privato che non abbia rilasciato false dichiarazioni.
Di conseguenza, l’ordinanza di demolizione successivamente adottata è illegittima, qualora la p.a. non adduca nuovi, sopravvenuti e decisivi elementi di prova in grado di sconfessare e rivedere le proprie precedenti determinazioni (1).
(1) Non risultano precedenti in termini.
Nel caso di specie, un comune aveva ordinato la demolizione di un immobile di cui aveva, in precedenza, formalmente accertato la legittimità, consentendo così l’archiviazione dell’istanza presentata dal dante causa del ricorrente ai fini della regolarizzazione del fabbricato ex art. 13 della l. n. 47 del 1985. In particolare, il problema era se l’area – su cui insisteva l’immobile – dovesse essere o meno qualificata come “centro abitato” nel momento in cui il fabbricato era stato realizzato.
Il T.a.r. ha accolto il ricorso, ritenendo che tale accertamento avesse ingenerato nel privato un legittimo affidamento sulla correttezza delle valutazioni e delle informazioni acquisite dal comune quale soggetto particolarmente qualificato a valutare lo stato legittimo dell’immobile nell’ambito di un procedimento instaurato dal privato per la formazione di un titolo edilizio; e che il comune, onde rivalutare tale fatto storico accertato con valenza preclusiva, avrebbe dovuto addurre nuovi, sopravvenuti e decisivi elementi di prova in grado di sconfessare e rideterminare il perimetro del centro abitato.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it