In base alla disciplina dettata dagli artt. 8 e ss. del d.P.R. 1199 del 1971, elemento strutturale del ricorso straordinario è la sua gratuità in senso bidirezionale, ovvero nella misura in cui nessuna parte è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in caso di soccombenza, né quella pubblica né quella privata (1).
Il soggetto passivo del contributo unificato, anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, è la parte soccombente e non la parte che lo ha meramente anticipato. Invero, il contributo unificato dà luogo ad una obbligazione ex lege – di importo predeterminato – la cui prestazione pecuniaria è dovuta anche nel silenzio della decisione sul punto, tanto che deve essere in ogni caso automaticamente rimborsata dal soccombente al vincitore che l’abbia dovuta anticipare (2).
(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. I, parere 2021, n. 118.
Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.
(2) Precedenti conformi: sulla natura del contributo unificato: Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2017, n. 5596; Cass. civ., sez. VI, 23 settembre 2015, n. 18828; Cons. Stato, sez. III, 30 gennaio 2015, n. 453; Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 2014, n. 3153; Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2014, n. 625.
Precedenti difformi: non risultano specifici precedenti difformi.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it