Con la sentenza 7496/2024 i giudici della quinta sezione del Consiglio di Stato hanno chiarito che la disciplina di cui all’art. 101 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è, in punto di esclusione dalla gara, pienamente sovrapponibile a quella contenuta nell’abrogato art. 83, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Pertanto trova applicazione anche nel nuovo codice degli appalti pubblici il principio elaborato dalla giurisprudenza secondo cui il termine per l’integrazione della documentazione, a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, ha natura perentoria, allo scopo di assicurare un’istruttoria veloce, preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni prima della valutazione dell’ammissibilità della domanda. Ne consegue che l’inosservanza all’obbligo di integrazione documentale comporta la sanzione espulsiva che non può essere impedita dall’eventuale possesso sostanziale dei requisiti ovvero dall’anteriorità rispetto al termine dei relativi documenti dimostrativi. (1)
In tema di soccorso istruttorio, secondo gli stessi giudici, attesa la natura perentoria del termine per l’integrazione della documentazione, alcuna motivazione qualificata o ulteriore rispetto al richiamo dell’attivazione del soccorso e della mancata tempestiva trasmissione della relativa documentazione si rende necessaria ai fini della legittimità del provvedimento espulsivo. (2)
In caso di appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, pur ammettendosi in via generale la sostituibilità del progettista “indicato” nell’ipotesi di carenza dei requisiti in capo a quest’ultimo, sulla scorta della sua qualificazione come professionista esterno che collabora con l’operatore economico e non assume la veste di concorrente, tale sostituzione non è ammessa allorquando comporti una modifica sostanziale dell’offerta configurandosi, in caso contrario, una violazione dei principi generali di par condicio e imparzialità. (3)
La fattispecie posta al vaglio della sezione ha riguardato una procedura di gara in cui il disciplinare prevedeva, tra i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’attribuzione di un subpunteggio specifico in relazione ai servizi espletati dal progettista “indicato”; pertanto, la sostituzione di quest’ultimo avrebbe comportato un’inammissibile modifica sostanziale dell’offerta, non essendo riferibili al nuovo progettista i servizi valutati ai fini dell’attribuzione del punteggio.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2019, n. 3592 che richiama Ad. plen., 30 luglio 2014, n. 16.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2019, n. 3592.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 11 novembre 2022, n. 9923; C.g.a., sez. giur., 31 marzo 2021, n. 276; Cons. Stato, Ad. plen. 9 luglio 2020, n. 13 sulla nozione di progettista “indicato” inteso come prestatore d’opera professionale incaricato di redigere il progetto esecutivo, distinto dalla figura del concorrente e che pertanto non entra a far parte della struttura societaria che si avvale della sua opera.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it