Anche ove l’attività oggetto del provvedimento di cui si chiede l’adozione non sia conforme alle norme, si rende comunque configurabile la formazione del silenzio assenso (1).
Il Consiglio di Stato ha precisato che tale conclusione è confermata da puntuali ed univoci indici normativi con i quali il legislatore ha inteso chiaramente sconfessare la tesi secondo cui la possibilità di conseguire il silenzio-assenso sarebbe legata, non solo al decorso del termine, ma anche alla ricorrenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo: in tal senso, il Consiglio di Stato richiama, tra l’altro, l’espressa previsione della annullabilità d’ufficio di cui all’art. 21-nonies l. n. 241 del 1990 anche nel caso in cui il “provvedimento si sia formato ai sensi dell’art. 20”, che presuppone evidentemente che la violazione di legge non incida sul perfezionamento della fattispecie, bensì rilevi (secondo i canoni generali) in termini di illegittimità dell’atto. Al fine di dare un senso alla previsione normativa in forza della quale opera il silenzio – come manifestazione della volontà della Amministrazione – è necessaria una sua applicazione che sia il più possibile scevra da ulteriori filtri applicativi onde evitarne una neutralizzazione nei fatti. Non si tratta quindi di valutare se la domanda, in astratto sia assentibile in quanto in possesso di tutti i requisiti ma piuttosto se la domanda possieda quel minimum di elementi essenziali per il suo esame e non rappresenti erroneamente i fatti. In tali condizioni è l’amministrazione che deve svolgere il procedimento nei tempi prefissati dalla legge pena la formazione del silenzio. Diversamente opinando, la mancata applicazione della disciplina sul silenzio in considerazione della frapposizione per tale via di un “filtro” – non legislativamente previsto – comporterebbe la neutralizzazione della forza della disposizione sul silenzio, posta a garanzia dei cittadini, ed il conseguente spostamento in sede giurisdizionale della valutazione circa la congruità dell’istanza. Né – in una ottica di bilanciamento degli interessi in gioco – l’amministrazione rimane priva di possibilità di agire stante il potere di annullamento d’ufficio a fronte del formarsi del silenzio a causa dell’inadempimento a provvedere nei termini.
Secondo le leggi di riforma statale (l. n. 96 del 2006 e d.lgs. n. 228 del 2001) l’agriturismo diviene uno dei possibili modi di pratica agricola, destinato a fruire dei medesimi benefici riservati alla stessa, purché si mantenga con essa in rapporto di correlazione (2).
(1) Precedenti conformi: tra i più recenti, Cons. Stato, sez. IV, 4 settembre 2023, n. 8156; Cons. Stato, sez. II, 22 maggio 2023, n. 5072; Cons. Stato, sez. VI, 16 dicembre 2022, n. 11034; Cons.
Stato, sez. VI, 8 luglio 2022, n. 5746. Di recente, sul silenzio assenso in relazione alle fattispecie di tutela degli intessi paesaggistici, Cons. Stato, sez. IV, 2 ottobre 2023, n. 8610.
Precedenti difformi: riteneva necessaria per la formazione del silenzio assenso la sussistenza di tutte le condizioni e i presupposti richiesti dalla legge, Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2015, n. 876 che richiama Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7012; T.a.r. per il Lazio, sez. III-ter, 31 maggio 2012, n. 4976; T.a.r. per il Lazio, sez. II-ter, 18 gennaio 2011, n. 401.
(2) Precedenti conformi: tra i più recenti, Cons. Stato, sez. II, 14 luglio 2023, n. 6904; Cons. Stato, sez. II, 13 gennaio 2022, n. 235.
Precedenti difformi: non si segnalano precedenti difformi.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it