I giudici del Tribunale amministrativo del Molise hanno stabilito, nel decreto 104 del 9 maggio 2020, che non va accolta l’istanza, proposta da una casa di cura, di sospensione cautelare monocratica, ai sensi dell’art. 56 c.p.a., dell’ordinanza del presidente della Giunta regionale con cui, in relazione al d.P.C.M. 26 aprile 2020, si è disposto che “fino al 17 maggio, sono sospese le attività di assistenza sanitaria che non rivestono carattere di urgenza e di indifferibilità”, non essendo ravvisabile il requisito del fumus, in considerazione della discrezionalità della scelta della Regione, alla luce delle indicazioni fornite dalla Asrem.
Nel decreto i giudici amministrativi molisani spiegano che il danno paventato è prevalentemente di natura economica, non rilevando le ulteriori considerazioni addotte dalla ricorrente a tutela della salute dei cittadini molisani e che, in relazione alla dovuta comparazione degli interessi in gioco nella fase cautelare, le misure adottate dal Presidente della Giunta appaiono ancor più opportune alla luce dell’incremento di contagiati da coronavirus registrato nel Molise.