Con la pronuncia 5237/2020 la quinta sezione del Consiglio di Stato ha stabilito che l’efficienza del servizio è uno dei presupposti per poter configurare l’eccezione della gestione autonoma del servizio idrico integrato (SII), che, altrimenti, per regola generale, deve essere unitaria.
La fattispecie prevista dall’art. 147, c. 2 -bis del d.lgs. n.152/2006 consente, infatti, solo in casi eccezionali a singoli Comuni la gestione in forma autonoma del SII; si tratta di norma derogatoria ed eccezionale, che deve essere interpretata in modo rigoroso e restrittivo, atteso che una più ampia interpretazione comporterebbe l’effetto di vanificare il principio dell’unicità di gestione per ambiti territoriali ottimali, riducendone fortemente la portata applicativa.
Pertanto, nella vicenda in sentenza, è legittimo, secondo i giudici di Palazzo Spada, l’atto dell’Ufficio d’Ambito che ha dichiarato improcedibile la richiesta del Comune relativa all’accertamento delle condizioni ex art. 147, c. 2-bis, del d.lgs., n. 152/2006 (nel testo introdotto dall’art. 62, ca 4, della l. n. 221/2015) per la prosecuzione in forma autonoma del servizio idrico integrato, sussistendo numerosi parametri che denotano l’inefficacia della gestione del servizio idrico integrato da parte della società in house del Comune, e, come già osservato, l’efficienza è uno dei presupposti per poter configurare l’eccezione della gestione autonoma del servizio idrico integrato (SII), che, altrimenti, per regola generale, deve essere unitaria.