Sentenza n. 02233/2026 REG.PROV.COLL. – n. 00333/2023 REG.RIC. – Pubblicata il 07/05/2026 – TAR Lombardia, Sezione I
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con la sentenza n. 02233/2026, interviene sul tema della riedizione del potere amministrativo in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato, precisando i limiti del sindacato giurisdizionale quando l’Amministrazione agisce in ottemperanza a un precedente giudicato.
Il principio di diritto affermato riguarda l’estensione del vincolo conformativo derivante da una sentenza di annullamento: quando il giudice amministrativo dispone la rinnovazione dell’istruttoria senza imporre un esito vincolato, l’amministrazione conserva un “ampio spazio valutativo” nella riedeterminazione del provvedimento. Ne deriva che la nuova determinazione può anche confermare quella originaria, purché sia sorretta da un’istruttoria effettivamente rinnovata e da una motivazione non meramente apparente o riproduttiva.
Il TAR ribadisce che il sindacato del giudice non può sostituirsi alle valutazioni tecnico-discrezionali dell’autorità regolatoria, ma deve limitarsi a verificare la coerenza del procedimento rispetto ai parametri fissati dalla sentenza di annullamento. In particolare, è sufficiente che l’amministrazione dimostri di aver riesaminato i presupposti fattuali e tecnici rilevanti, anche attraverso il coinvolgimento degli enti competenti e la rivalutazione degli elementi istruttori già acquisiti, purché in chiave critica e non meramente ricognitiva.
Sul piano processuale, la sentenza riafferma inoltre che i comuni, in quanto enti esponenziali della collettività locale, sono in linea di principio legittimati a impugnare atti tariffari incidenti sulla popolazione di riferimento; tale legittimazione non viene meno per il solo fatto che l’atto si inserisca in una complessa sequenza procedimentale tra autorità regolatoria e ente d’ambito.
In definitiva, il Tribunale respinge il ricorso, ritenendo che l’Autorità abbia correttamente esercitato il potere di riedizione, avendo svolto una nuova istruttoria e rinnovato le proprie valutazioni senza violare il vincolo conformativo derivante dal precedente giudicato, confermando così la legittimità della decisione tariffaria impugnata.