MILANO – Non più una deroga eccezionale alle regole della concorrenza, ma una legittima espressione del potere di auto-organizzazione della Pubblica Amministrazione. Con la sentenza n. 02176/2026 pubblicata il 5 maggio 2026, il TAR Lombardia (Sezione Prima) interviene nel dibattito sugli affidamenti dei servizi di igiene ambientale, tracciando il solco tra i vecchi rigori del d.lgs. 50/2016 e le nuove aperture del d.lgs. 36/2023.
Il superamento del “fallimento del mercato”
Il cuore della pronuncia risiede nel riconoscimento del principio di auto-organizzazione amministrativa. I magistrati chiariscono che, con l’entrata in vigore del nuovo Codice, è venuto meno l’onere per i Comuni di dimostrare il cosiddetto “fallimento del mercato” per poter ricorrere all’in house providing.
Mentre il vecchio regime imponeva una motivazione aggravata che relegava l’autoproduzione a un ruolo residuale, il quadro attuale sancisce la parità tendenziale tra l’esternalizzazione tramite gara e l’affidamento a società controllate. La scelta tra i due modelli ricade ora nella piena discrezionalità dell’ente, a patto che sia sorretta da un’adeguata analisi della convenienza economica e sociale.
Il controllo analogo congiunto: la “sostanza” oltre la forma
La sentenza si sofferma con precisione sulla natura giuridica della società in house, definendola non come un terzo operatore, ma come una delegazione interorganica – una sorta di “braccio lungo” dell’ente pubblico.
Affinché tale modello sia legittimo, devono sussistere tre requisiti cumulativi:
- Capitale interamente pubblico: Salvo deroghe legislative che non influenzino il controllo.
- Attività prevalente: Oltre l’80% del fatturato deve derivare dai compiti affidati dai soci pubblici.
- Controllo analogo: L’amministrazione deve poter influenzare in modo determinante gli obiettivi strategici e le decisioni significative della società, proprio come farebbe con i propri uffici interni.
Nei casi di società pluripartecipate, il TAR ribadisce che il controllo analogo può essere esercitato in forma congiunta. Non è necessaria una partecipazione azionaria maggioritaria da parte del singolo Comune, purché siano garantiti meccanismi (statutari o regolamentari) che permettano a tutti i soci di partecipare effettivamente ai processi decisionali.
La centralità della motivazione
Nonostante la semplificazione del regime probatorio, la sentenza ammonisce: l’affidamento diretto non è un assegno in bianco. Resta fermo l’obbligo di redigere una relazione illustrativa ai sensi del d.lgs. 201/2022.
L’ente affidante deve dare conto delle ragioni che giustificano l’autoproduzione sotto il profilo dell’efficienza, dell’economicità e della qualità del servizio, assicurando che l’operazione sia finanziariamente sostenibile. In assenza di tali presupposti, il principio di auto-organizzazione non basta a salvare l’atto dalla censura di illegittimità.
ESTREMI DELLA SENTENZA
- Organo: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Prima.
- Data di pubblicazione: 05/05/2026.
- Numero Provvedimento: N. 02176/2026 REG.PROV.COLL..
- Registro Ricorsi: N. 03789/2025 REG.RIC..