Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione V, con sentenza 11 maggio 2026, n. 02301/2026 (R.G. n. 00435/2024), ha riaffermato alcuni principi cardine in materia di responsabilità ambientale e obblighi di bonifica, con particolare riferimento all’interpretazione del principio “chi inquina paga”.
Secondo il Collegio, gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale non hanno natura sanzionatoria, ma ripristinatoria: essi non colpiscono la condotta storica in sé, bensì intervengono sulla persistenza attuale della contaminazione. Ne consegue che l’epoca di origine dell’inquinamento non è, di per sé, elemento idoneo a escludere la responsabilità.
Il TAR ribadisce inoltre che il principio “chi inquina paga”, di derivazione eurounitaria, deve essere inteso in senso sostanziale come imputazione dei costi ambientali al soggetto che abbia contribuito causalmente alla contaminazione, anche in termini di aumento del rischio. Tale responsabilità può essere accertata sulla base del criterio del “più probabile che non” e mediante presunzioni semplici, senza necessità di una prova rigorosa del dolo o della colpa.
Di particolare rilievo è anche il principio secondo cui la responsabilità ambientale può essere affermata anche in presenza di successioni societarie o di condotte risalenti, purché sussista un nesso causale tra attività industriale e persistenza del danno. In questo senso, il giudice amministrativo conferma che la disciplina di settore non opera in chiave retroattiva sanzionatoria, ma come strumento di ripristino di una situazione di compromissione ambientale ancora in atto.
La sentenza chiarisce infine che non risultano violati i principi di legalità, irretroattività e tutela dell’affidamento, in quanto le misure di bonifica non incidono su un illecito punitivo, ma su un obbligo di reintegrazione del bene ambiente, costituzionalmente tutelato.
In questa prospettiva, il TAR Lombardia consolida un orientamento ormai stabile: la responsabilità ambientale non si esaurisce nel tempo del fatto generatore, ma segue la permanenza dell’effetto dannoso, che giustifica l’imposizione degli obblighi di ripristino anche a distanza di decenni.