La Suprema Corte ha accolto il ricorso della Procura di Grosseto contro Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada, indagato per omissione di atti di ufficio per non aver chiuso il plesso scolastico della frazione di Ribolla “nonostante dal certificato di idoneità statica dell’immobile, redatto il 28 giugno 2013, ne emergesse la non idoneità sismica”.
La scuola, frequentata da quasi trecento bambini, era stata sequestrata su disposizione della magistratura grossetana, ma Limatola aveva fatto un ricorso che era stato accolto dal tribunale del riesame lo scorso 26 aprile. Ad avviso del riesame, era insussistente “un pericolo concreto ed attuale di crollo ragionevolmente derivante dal protratto utilizzo del bene secondo destinazione d’uso, avuto riguardo all’attività scolastica svolta ininterrottamente dalla fine degli anni sessanta”. I sigilli erano così stati tolti.
L’ordinanza rilevava inoltre che “in applicazione del cosiddetto indicatore del rischio di collasso previsto dalle ‘Norme tecniche per le costruzioni’ emanate con decreto il 14 gennaio 2008”, dall’accertamento redatto nel certificato di idoneità statica “il rischio sismico era risultato pari a 0,985 registrando in tal modo una inadeguatezza minima rispetto ai vigenti parametri costruttivi antisismici soddisfatti al raggiungimento del valore ‘1’”.
Contro il sindaco di Roccastrada, la Procura di Grosseto ha protestato in Cassazione sostenendo che la scuola deve essere chiusa perché il pericolo per l’incolumità pubblica “nella non prevedibilità dei terremoti, doveva intendersi insito nella violazione della normativa di settore, indipendentemente dall’esistenza di un pericolo in concreto”. Secondo il pm, “nessun rilievo avrebbe pertanto potuto attribuirsi alla circostanza che l’edificio insistesse su un territorio classificato a bassa sismicità o che l’inadeguatezza dell’immobile rispetto ai parametri costruttivi antisismici fosse minima”. Dando ragione al pm toscano, la Suprema Corte, con la sentenza 190, sottolinea che “nel carattere non prevedibile dei terremoti, la regola tecnica di edificazione è ispirata alla finalità di contenimento del rischio di verificazione dell’evento”. Pertanto, “la inosservanza della regola tecnica di edificazione proporzionata al rischio sismico di zona, anche ove quest’ultimo si attesti su percentuali basse di verificabilità, integra pur sempre la violazione di una norma di aggravamento del pericolo e come tale va indagata e rileva ai fini dell’applicabilità del sequestro preventivo”. A questo punto sarà necessario rimettere i sigilli.