In tema di protezione dei dati personali, l’art. 18 del d.lgs. n. 101 del 2018, attuativo del Regolamento (UE) n. 679 del 2016 (GDPR), ha introdotto un meccanismo di definizione agevolata delle violazioni ancora non definite con ordinanza ingiunzione alla data di applicazione del Regolamento medesimo, che si traduce, in mancanza di definizione e di presentazione di nuove memorie difensive, nella conversione ex lege del verbale di contestazione già notificato in ordinanza-ingiunzione, della quale non necessita ulteriore notificazione, sicché il dies a quo del termine per la proposizione dell’opposizione ex art. 10, comma 3, del d.lgs. 150 del 2011, avverso la cartella di pagamento successivamente notificata al trasgressore, va individuato non già nella data di sua notificazione, bensì nell’ultimo momento utile per produrre le memorie ai sensi del comma 4 del citato art. 18, senza che il destinatario della prima possa avvalersi della
opposizione cd. recuperatoria.
Riferimenti normativi: Legge del 1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 PENDENTE, Decreto Legisl. del 2018 num. 101 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. del 2003 num. 196 art. 152, Decreto Legisl. del 2003 num. 196 art. 161, Decreto Legisl. del 2011 num. 150 art. 10 com. 3
Massime precedenti Vedi: N. 26974 del 2023 Rv. 668964 – 01, N. 22798 del 2023 Rv. 668698 –
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Fonte: Corte di Cassazione