In tema di sanzioni amministrative, l’illecito di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 297 del 2004, correlato al regolamento (CEE) n. 2081/92 sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, ha come destinatario soltanto le organizzazioni di imprenditori interessati al medesimo prodotto agricolo o alimentare protetto dalla registrazione, che siano composte e strutturate in forme sovraindividuali e che conservino o assumano la denominazione protetta nella loro ragione o denominazione sociale 180 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avvenuto riconoscimento del Consorzio di tutela di quel prodotto agricolo o alimentare (o, se già riconosciuti prima dell’entrata in vigore del d.lgs. cit., 180 giorni dopo l’entrata in vigore del menzionato d.lgs.) il quale, proprio perché riconosciuto, a differenza di tali organizzazioni, gode dei particolari poteri e funzioni di cui all’art. 53, comma 15, l. n. 128 del 1998.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2004 num. 297 art. 5 com. 1, Legge 24/04/1998 num. 128 art. 53 com. 15
Fonte: Corte di Cassazione