Il Consiglio di Giustizia Aamministrativa per la Regione Siciliana si è pronunciato sul termine entro cui può essere applicata la sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, ed in base alle determinazioni rese nel provvedimento sono state rese disponibili le seguenti massime giurisprudenziali in materia:
– sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie in materia di contestazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, anche qualora il Comune utilizzi lo strumento di cui all’art. 2 del r.d. n. 639 del 1910; l’utilizzo di tale strumento, infatti, non può alterare il riparto di giurisdizione, che deve sempre individuarsi secondo i tradizionali canoni in base al petitum sostanziale e alla posizione sottostante, a seconda che riguardi una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo;
-la sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, non può essere legittimamente applicata qualora il bene sia stato acquisito al patrimonio disponibile del Comune in data antecedente all’entrata in vigore della norma (12 settembre 2014), atteso che l’inottemperanza all’ordine di demolizione cessa nel momento in cui l’ordine di demolizione sia divenuto giuridicamente oppure fattualmente impossibile: sicché non solo la demolizione in danno, ma anche l’acquisizione in capo al Comune impedisce al destinatario dell’ordine di darvi esecuzione.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it