In caso di contestazione dell’esito delle consultazioni, afferente al primo turno di un sistema elettorale con ballottaggio, il rito applicabile è quello di cui all’art. 130 c.p.a., e non quello di cui all’art. 129 c.p.a.; quest’ultima norma, infatti, si riferisce ai soli procedimenti preparatori delle operazioni di voto, sicché tale rito è applicabile alle sole fattispecie idonee a concretare un pregiudizio consistente nella pretermissione del diritto a partecipare al procedimento elettorale (1).
(1) Non risultano precedenti in termini.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it