Va riconosciuto il beneficio della rimessione in termini, qualora la revoca delle misure di accoglienza non sia stata tradotta in una lingua comprensibile al destinatario del provvedimento e non sia stata a quest’ultimo personalmente notificata, sì da garantire la piena conoscibilità del contenuto del provvedimento, garanzia necessaria all’effettività del diritto di difesa in giudizio, secondo l’art. 24 della Costituzione (1).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 16 dicembre 2010, n. 9071; sez. III, 16 novembre 2016, n. 4736; T.a.r. per la Campania, sez. VI, 23 gennaio 2023, n. 489;
Difformi: non risultano precedenti difformi.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it