Ai fini del rimborso delle spese di patrocinio legale, spettanti ad un dipendente pubblico, titolare, perciò solo, di un interesse legittimo, l’amministrazione ha un peculiare potere valutativo con riferimento all’an ed al quantum, dovendo verificare la sussistenza in concreto dei presupposti per il rimborso nonché la congruità delle spese, previo parere obbligatorio e vincolante dell’avvocatura di Stato.
L’atto consultivo de quo, in ragione della sua natura tecnico-discrezionale, non deve, peraltro, attenersi all’importo preteso dal difensore ovvero a quello liquidato dal consiglio dell’ordine degli avvocati per quanto rileva nei rapporti tra il difensore e l’assistito, ma deve valutare quali siano state le effettive necessità difensive ed, in quanto tale, è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità per errore di fatto, illogicità, carenza di motivazione, incoerenza, irrazionalità o per violazione delle norme di settore.(1)
(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. III, 29 dicembre 2017, n. 6194; Cons. Stato, sez. VI, 21 gennaio 2011, n. 1713; Cons. Stato, sez. II, 31 maggio 2017, n. 1266; Cons. Stato, sez. IV, 8 luglio 2013, n. 3593; Cons. Stato, sez. II, 20 ottobre 2011, n. 2054; Cons. Stato, sez. II, 31 maggio 2017, n. 1266; Cons. Stato, sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 4942; Cass., sez. Un., 6 luglio 2015, n. 13861; Cons. Stato, sez. IV, 7 ottobre 2019, n. 6736; Cons. Stato, sez. II, 31 maggio 2017, n. 1266.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it