“Ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.Lgs n. 152/2006, deve essere sottoposto alla procedura di Valutazione ambientale strategica – VAS – si legge in una nota pubblicata su www.giustizia-amministrativa.it – il progetto approvato dal Comune che presenti dimensioni e consistenza di assoluta rilevanza essendo esso destinato ad incidere sull’intero assetto della viabilità cittadina e a trasformare una parte ben consistente dell’assetto urbano; né, al fine di escludere tale valutazione, il progetto può essere scisso nelle singole opere che lo compongono dovendo, all’opposto, essere valutato nella sua globalità e complessità”.
L’attività mediante la quale l’amministrazione provvede alla verifica di assoggettabilità della VIA, pur connotata da ampia discrezionalità tecnica, può essere sindacata in sede giurisdizionale sotto il profilo del difetto di istruttoria, della carenza o assoluta illogicità della motivazione, della erroneità dei presupposti di fatto e/o di manifeste incoerenza della procedura valutativa; l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA non può riguardare una parte limitata dell’opera ma deve riferirsi a tutti gli interventi in contestazione.
Nella sentenza 209/2019 i giudici del Tar Molise hanno censurato l’omissione della VAS come fase necessaria ed imprescindibile del procedimento urbanistico posto in essere dal Comune per la dichiarazione di pubblica utilità di un’opera pubblica nel suo complesso di rilevanza strategica e la violazione di un iter procedimentale che, ove correttamente attivato, avrebbe consentito di meglio valutare e ponderare proprio gli interessi di rilevanza squisitamente ambientali in esso coinvolti. I giudici amministrativi molisani hanno ritenuto di non poter escludere l’assoggettabilità del progetto alla procedura di VAS, per il fatto che si tratterebbe di una singola opera localizzata su di una specifica e limitata porzione del territorio comunale.
Il Tar, premesso che la possibilità di anticipare la tutela impugnando il diniego di sottoposizione a VIA non può comportare alcuna decadenza, ha rilevato che l’attività mediante la quale l’amministrazione provvede alla verifica di assoggettabilità della VIA, pur connotata da ampia discrezionalità tecnica, può essere sindacata in sede giurisdizionale sotto il profilo del difetto di istruttoria, della carenza o assoluta illogicità della motivazione, della erroneità dei presupposti di fatto e/o di manifeste incoerenza della procedura valutativa; nella vicenda in sentenza, illegittimamente, l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ha riguardato una parte limitata dell’opera anziché tutti gli interventi in contestazione.