I Comuni e le Province che, ai sensi dell’art. 243-bis del TUEL, ricorrano con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale possono chiedere all’agente della riscossione la dilazione dei pagamenti dei carichi affidati per i debiti fiscali e previdenziali relativi alle annualità ricomprese dall’ente nel piano di riequilibrio. Lo stabilisce il decreto del Mef 12 giugno 2019, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio. Prima di presentare l’istanza di rateazione – spiega il provvedimento – l’ente locale dovrà comunicare all’agente della riscossione i carichi che intende rateizzare e il numero delle rate mensili nelle quali intende ripartire il pagamento. La comunicazione dovrà essere corredata dalla delibera consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale indicando la durata del piano di riequilibrio.
Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione – recita il provvedimento – l’agente della riscossione verificherà che i carichi indicati dall’ente siano ricompresi tra quelli previsti e predisporrà lo schema del piano di ammortamento a rate costanti sulla base delle indicazioni ricevute dall’ente locale. La richiesta di rateazione, invece – prosegue il decreto – dovrà essere presentata utilizzando l’apposita modulistica reperibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it., a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Corte dei conti. A sua volta, entro altri 30 giorni dalla ricezione della documentazione, l’agente della riscossione emetterà il provvedimento definitivo allegando il piano di rateazione. E’ d’uopo un’avvertenza: la dilazione del pagamento può essere concessa in un numero di rate non superiore alla durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e, in ogni caso, fino ad un massimo di centoventi rate mensili. Spetta, infine, al Ministero dell’interno il compito di trasmettere mediante PEC all’agente della riscossione copia dei provvedimenti definitivi di approvazione o di diniego dei piani di riequilibrio pluriennale finanziario, sempre entro i canonici trenta giorni dalla data della loro ricezione.