La Corte di Cassazione, sezione I civile, con l’ordinanza n. 11599 del 3 maggio 2023 è intervenuta in tema di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare, che è procedimento complesso a formazione progressiva chiarendo alcune questioni di ordine generale in materia di competenza nel senso riassunto dalla seguente massima di principio:
In tema di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare, che è procedimento complesso a formazione progressiva, mentre compete allo Sportello Unico per l’Immigrazione, ai fini del rilascio del nulla osta preventivo, la verifica della sussistenza dei requisiti risultanti dalle lettere a), b) e c) dell’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 394 del 1999, all’Autorità consolare compete, ove nulla osti, la legalizzazione della documentazione di cui alle lettere d), e) ed f) del medesimo comma – salvo che gli accordi internazionali vigenti per l’Italia prevedano diversamente – oltre alla verifica, in virtù dell’art. 29, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, dell’autenticità della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute del familiare per cui si tratta di rilasciare il visto di ingresso. La normativa citata deve essere comunque interpretata alla luce dell’art. 8 CEDU e dell’art. 4, comma 2, lett. a), della Direttiva 2003/86/CE, che vietano agli stati membri di adottare una disciplina interna che vanifichi il senso della tutela accordata al diritto ed al rispetto della propria vita privata e familiare, dovendosi perciò escludere la possibilità di demandare allo Sportello Unico per l’Immigrazione la verifica di circostanze che rientrano, invece, nella competenza dell’Autorità consolare o che risultano da quest’ultima più ragionevolmente accertabili in loco piuttosto che in Italia.
(Nella specie, il S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che aveva ritenuto fondato il diniego di nulla osta da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione basato sulla mancata produzione del certificato di matrimonio tra i genitori della richiedente, non considerando invece che la verifica di detto documento non solo era di competenza dell’Autorità consolare, ma che lo stesso, in ogni caso, risultava inidoneo a provare il requisito previsto dall’art. 29, comma 1-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui attribuisce rilievo alla famiglia monogamica, escludendo la possibilità di ricongiungimento di più coniugi per la stessa persona).
Fonte: Corte di Cassazione