Le Sezioni Unite Civili – decidendo sulla giurisdizione e su questioni di massima di particolare importanza – hanno affermato i seguenti principî di diritto:
- La controversia che afferisce alla revoca del contributo in agricoltura, sia quale asserito effetto di un errore dell’autorità nazionale, sia quale conseguenza del ricorso all’istituto della “riduzione lineare”, è sempre devoluta al giudice ordinario, in quanto l’esigenza di procedere alla revoca e/o al recupero del contributo anteriormente concesso è priva di margine di valutazione discrezionale da parte dell’autorità nazionale di coordinamento, la quale è tenuta solo alla verifica dell’esistenza del presupposto direttamente fissato dalla legge.
- Nell’ambito delle finalità della Politica agricola comune (PAC), il Regolamento (UE) n. 1307 del 2013, disciplinando l’istituto dei pagamenti diretti, impone che gli importi destinati al finanziamento in agricoltura siano rispettosi deimassimali annui stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1306 del 2013, così che l’importo totale dei pagamenti diretti, concedibili in uno Stato membro per un dato anno civile, non può esser superiore al corrispondente massimale stabilito nell’allegato III del citato Regolamento; ne consegue che, qualora l’importo totale dei pagamenti diretti da corrispondere in uno Stato membro sia superiore al massimale stabilito, è obbligatorio, per l’autorità nazionale di coordinamento (per l’Italia, Agea), praticare una “riduzione lineare” degli importi di tutti i pagamenti diretti, eccezion fatta per quelli concessi a norma del Regolamento (UE) n. 228/2013 e del Regolamento (UE) n. 229/2013.
- La “riduzione lineare” degli importi di tutti i pagamenti diretti è suscettibile di essere eseguita anche dopo il pagamento del contributo e – in base ad un accertamento in concreto spettante al giudice del merito, insindacabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato – va tenuta distinta dalla mera rettifica degli importi corrisposti per effetto di un semplice errore di calcolo commesso in fase di erogazione, sicché a essa non si applica la regola tratta dall’art. 7 del Regolamento (UE) n. 809 del 2014, secondo cui il contributo non può essere recuperato ove sia stato effettuato per errore dell’autorità competente o di un’altra autorità e se l’errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario.
Fonte: Corte di Cassazione