Il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza n. 8416 del 21 ottobre 2024 ha affermato che è legittimo il decreto della Capitaneria di porto, recante la revoca della patente nautica abilitante al comando di imbarcazioni da diporto a motore, che sia motivata con riferimento all’esistenza, a carico del titolare, di un precedente penale di cui ad una condanna irrevocabile per il reato previsto dall’art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). In virtù del certificato del casellario giudiziale, acquisito dall’autorità marittima con la verifica della veridicità di quanto autodichiarato dall’istante in sede di domanda di rilascio del duplicato, è accertata, infatti, la mancanza dei requisiti morali richiesti per il mantenimento della patente nautica. (1).
(1) Conformi: Corte cost., 28 marzo 2024, n. 52 e 9 dicembre 2022, n. 246; Corte cost., 27 ottobre 2023, n. 194 e 22 dicembre 2022, n. 266.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it