La sezione di Latina del Tribunale amministrativo del Lazio ha ribadito, nella sentenza 257/2019, che la Motorizzazione, nel caso di dubbi circa il permanere o meno dei requisiti fisici e psichici prescritti dalla legge per i titolari della patente di guida, ha sempre il potere discrezionale di disporne la revisione.
Il Tar ha peraltro spiegato che se, in linea di principio, una sola infrazione alle norme del codice della strada non può costituire, di per sé e indipendentemente da ogni valutazione circa l’idoneità e la capacità di guida del conducente, il presupposto del provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, essendo necessario, pertanto, un apparato motivazionale, non può in concreto escludersi che la natura e le circostanze dell’infrazione siano di per sé inequivocabilmente idonee ad attestare la sussistenza dei presupposti indicati dall’art. 128 del codice della strada